27/09/2012

RIFORMA DEL CONDOMINIO
Il testo approvato alla camera il 27/09/2012 prevede moltissime novità di rilievo ed interesse per i condomini e gli addetti ai lavori.  
 
Amministratore:     Per fare l'amministratore è necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado. La durata dell'incarico professionale passa da uno a due anni. L'amministratore all'atto della nomina deve presentare ai condomini una polizza individuale di Responsabilità Civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato i cui oneri sono posti a carico dei condomini.
Conto Corrente Condominiale: L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonchè a quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio.   
Sito Internet: L'amministratore è tenuto ad attivare un sito internet ad accesso individuale protetto da una parola chiave che consente agli aventi diritto di consultare ed estrarre copia in formato digitale di atti e rendiconti mensili. Le spese per l'attivazione e la gestione del sito Internet sono poste a carico dei condomini.
Tabelle Millesimali: Il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al Regolamento di Condominio. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136 secondo comma del Codice Civile nei seguenti casi: 
1)quando risulta che sono conseguenza di un errore.
2)quando per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
Ai soli fini della variazione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata ai Regolamenti di Condominio ai sensi dell'articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell'amministratore.
Questi è tenuto a darne notizia all'assemblea dei condomini. L'amministratore che non adempie a questo obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni.
 


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